La "scheda" per acquisti di carburante per autotrazione deve essere utilizzata per ciascun veicolo a motore che venga usato per esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
La "scheda" deve contenere oltre agli estremi di individuazione del veicolo anche la ditta, denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale e numero di partita IVA del soggetto d'imposta che acquista il carburante.
All'atto di ogni rifornimento di carburante, il conducente del veicolo deve annotare sulla scheda:
- La data del rifornimento
- Il tipo di carburante
- Il costo al litro
- La quantità litri
- L'ammontare del corrispettivo dell'imposta
Alla fine del mese o del trimestre, il chilometraggio del veicolo
A margine di ogni annotazione l'addetto alla distribuzione di carburante deve apporre per convalida, la propria firma e l'indicazione anche a mezzo apposito timbro dell'intera denominazione o ragione sociale, ovvero del nome e cognome, se persona fisica, dell'esercente dell'impianto di distribuzione, nonché del luogo ove è ubicato l'impianto medesimo.
Il totale complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda deve essere registrato distintamente sul registro IVA (Acquisti). L'imposta detraibile alle anzidette operazioni è determinata con l'applicazione delle percentuali di scorporo previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Per la conservazione delle schede si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 Novembre 1997 n. 444 e successive modificazioni.
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